イタリア語
COSTITUZIONE
DEL GIAPPONE
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TITOLO II. RIPUDIO DELLA GUERRA
Art. 9 [ripudio della guerra, negazione lelle armi e il diritto
di guerra]
(1)
Desiderando coscienziosamente la pace internazionale
che e' fondata sulla giustizia e sull'ordine,
il popolo del Giappone ripudia permanentemente la guerra
che e' esercizio del potere pubblico,
e minaccia con la forza militare o esercizio della forza
militare,
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
.
英語
The
Constitution of Japan (1946)
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CHAPTER II: RENUNCIATION OF WAR
Article 9:
Aspiring sincerely to an international peace based on justice
and order,
the Japanese people forever renounce war
as a sovereign right of the nation and the threat or use
of force
as means of settling international disputes.
日本国憲法(原文)
第2章 戦争の放棄
第9条〔戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認〕
(1) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。